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FEDERAZIENDE-Puglia
CONFEDERAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PENSIONATI

Le sedi  Federaziende sono articolazioni territoriali della CONFIMPRENDITORI: Associazione di Categoria di rilevanza Nazionale (Giusto riconoscimento del Ministero del Lavoro) rappresentata nel CNEL.

CHI SIAMO

CHI SIAMO - FEDERAZIENDE - Puglia
La nostra Organizzazione Datoriale è una Confederazione delle Piccole e Medie Imprese  sotto qualsiasi forma giuridica costituite  comprese le Società Cooperative, i Lavoratori  Autonomi e i Pensionati. L'Associazione ha stipulato convenzioni con l'Inps e l'Inail per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale di cui alla L. 311/73 a mezzo modello F24. E' firmataria di contratti collettivi di lavoro; ha costituito l'Ente Bilaterale, un Organismo Paritetico e di recente anche la Cassa Edile. Organizza Corsi di formazione abilitanti ed Autofinanziati.
Presso le nostre sedi inoltre sono operativi i servizi: CAF - PATRONATO - CONSULENZA FISCALE - TRIBUTARIA E DEL LAVORO - FINANZIAMENTI AGEVOLATI - CONFIDI.

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FEDERAZIENDE HA FIRMATO UNA CONVENZIONE CON LA C.C.I.A.A. di Lecce per il rilascio della CNS - Firma digitale

 

In considerazione della notevole richiesta di rilascio dei dispositivi per la Carta Nazionale dei Servizi con Firma digitale, anche a seguito dell’introduzione della Comunicazione Unica per via telematica estesa alle imprese individuali, Federaziende ha sottoscritto una convenzione con la CCIAA di Lecce grazie alla quale i nostri assosciati potranno ottenere la firma digitale c/o gli uffici della Nostra Organizzazione Datoriale.

https://cns-camere.aruba.it


 

ESENZIONE TICKET

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SPECIALE IMU

CALCOLO IMU http://www.calcoloimu.it/

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L'IMU

L’IMU, “Imposta MUnicipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.

La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati.

La principale novità introdotta con il D.L.n°201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immovili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.

L’aliquota principale da utilizzare per il calcolo è pari allo 0,76%, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione sino 0,3 punti percentuali, o fino allo 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società o per gli immobili locati.

Alle abitazioni principali e alle loro pertinenze si applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4%, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione sino 0,2 punti percentuali.

L’aliquota applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%, modificabile dai comuni in diminuzione fino allo 0,1%.

Sono previste detrazioni per l’abitazione principale, una fissa pari ad € 200,00, ed una che dipende dal numero di figli conviventi di età non superiore a 26 anni nella misura di € 50,00 per ciascun figlio fino ad un massimo di € 400,00.

VISURE CATASTALI ON LINE http://sister2.agenziaterritorio.it/Main/index.jsp

 

 Check list della GdF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi

In concomitanza con l’inasprimento delle attività di ispezione presso gli studi professionali – aventi ad oggetto la predisposizione delle misure antiriciclaggio previste dal DLgs. 231/2007 – il Comando Generale della GdF dedica ai controlli sui professionisti giuridico-contabili delle vere e proprie linee guida, contenute nel documento “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla imponente circolare GdF n. 83607 dello scorso 19 marzo.

Al netto di alcuni aspetti poco condivisibili, si tratta di una check list di indubbia utilità, dal momento che consentirà ai professionisti di verificare la validità dei presidi antiriciclaggio attivati, avendo ben presenti la tipologia e le modalità di un eventuale accertamento presso i propri studi.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 3, del DLgs. 231/2007, la vigilanza sui professionisti a fini antiriciclaggio è attribuita alla Guardia di Finanza e agli Ordini professionali in via concorrente, anche se allo stato attuale la relativa funzione è esercitata esclusivamente dalle fiamme gialle. Ecco, dunque, cosa aspettarsi in caso di “accesso antiriciclaggio”.

In primis, l’unità operativa preposta al controllo avrà cura di accertare la legittimazione all’esercizio dell’attività (iscrizione ad albo o registro) e la struttura organizzativa del professionista ispezionato, nonché l’eventuale suddivisione dei ruoli e delle responsabilità a fini antiriciclaggio. A tal fine, dovranno essere identificati i dipendenti/collaboratori eventualmente delegati dal professionista ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e dovrà essere appurata l’adozione, da parte di quest’ultimo, di misure di formazione del personale incaricato.

Esauriti tali adempimenti preliminari, il primo stepdell’accesso consiste nel riscontro avente ad oggetto l’avvenuta istituzione, da parte del professionista, dell’archivio unico informatico (AUI) ovvero del registro della clientela ex art. 38 del DLgs. 231/2007. Nel primo caso l’unità operativa, mediante un controllo a campione, dovrà accertare che l’applicativo garantisca la corretta conservazione e la reperibilità dei dati registrati; nell’ipotesi di registro cartaceo, invece, dovrà accertare il rispetto dei requisiti richiesti ex lege, quali la numerazione progressiva, la sigla in ogni pagina del professionista o di un collaboratore autorizzato per iscritto e l’indicazione complessiva del numero delle pagine unitamente alla firma dei suddetti soggetti nell’ultimo foglio del registro, che dovrà essere tenuto in maniera ordinata e leggibile e senza spazi bianchi o abrasioni.

La GdF evidenzia altresì che il registro non deve essere “a fogli mobili e/o ad anelli”: quest’ultima precisazione, peraltro, non trova riscontro nel disposto normativo, essendo il frutto di un chiarimento fornito per iscritto dall’UIC (oggi UIF) all’indomani dell’entrata in vigore del DM n. 141/2006 e dello stesso provvedimento UIC 24 febbraio 2006 per i professionisti. Tale riscontro avverrà contestualmente a quello avente ad oggetto la “corretta alimentazione” dell’AUI: a tal fine verrà effettuata una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato nel periodo oggetto di controllo.

Lo step successivo ha ad oggetto il corretto adempimento della adeguata verifica della clientela (ordinaria, semplificata o rafforzata), mediante la selezione di un campione di operazioni e/o prestazioni professionali potenzialmente soggette all’assolvimento del relativo obbligo. A tal fine si rende necessaria l’acquisizione di un elenco anagrafico dei clienti, delle operazioni e delle prestazioni professionali distinte per rilevanza di importi e, per gli studi di piccole dimensioni, dei fascicoli della clientela. Il campione è individuato con riferimento a quegli indicatori che l’art. 20 del Decreto individua ai fini di una corretta valutazione del rischio legato a ciascuna operazione e a ciascun cliente: in quest’ottica rientreranno nel campione oggetto di analisi, tra le altre, le operazioni maggiormente ricorrenti, di importo significativo o che comportano il frequente ricorso a contanti, nonché quelle effettuate con clienti non residenti nelle zone di normale operatività del professionista (specie se si tratta di zone maggiormente soggette ad infiltrazioni criminali).
Con riferimento ai riscontri documentali, più di una perplessità desta la previsione della possibile acquisizione, oltre che della documentazione conservata dal professionista ispezionato ai fini antiriciclaggio, anche di quella “quella detenuta ad altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione dell’effettiva operatività della clientela e del relativo profilo di rischio”.
Non solo. Per operare ulteriori incroci e riscontri, la GdF potrà esaminare gli strumenti informatici in uso presso lo studio e in particolare le e-mail e gli altri documenti acquisiti in sede di accesso. Questa parte del documento desta non poca preoccupazione, soprattutto se si ricollega alla previsione di cui all’art. 36, comma 6, del DLgs. 231/2007, che consente l’utilizzabilità a fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti, dei dati registrati in ossequio alle norme antiriciclaggio.

Registro antiriciclaggio e varie.

http://www.odcec.mi.it/Libraries/Antiriciclaggio/Le_attivit%C3%A0_Mazzucchi_nov_2008.pdf


(archivio unico informatico o in alternativa il registro della clientela)
Sul registro antiriciclaggio è obbligatorio registrare entro e non oltre 30 giorni dall'evento, tutte le operazioni superiori ai 15.000,00 euro, anche per operazioni frazionate.
Si devono identificare tutti i soggetti per cui si effettueranno delle prestazioni professionali, art. 55, c. 1 del D.Lgs. 231/2007, multa da 2.600,00 a 13.000,00 euro applicabili al professionista in caso di inosservanza.
Si devono identificare le persone giuridiche per conto delle quali le persone fisiche agiscono, art. 55, c. 2 con sanzioni penali applicabili al cliente, reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500,00 a 5.000,00 euro.
Qualora non si adempia all'obbligo di registrazione ci sono sanzioni da euro 2.600,00 a euro 13.000,00 art. 55, c. 4 applicabili al professionista.
Qualora non si adempia all'obbligo dell'istituzione del registro della clientela le sanzioni applicabili vanno da 5.000,00 a 50.000,00 euro art. 57, c. 3.
Si ha l'obbligo di segnalare all'UIF (Unità di informazione Finanziaria) ogni operazione sospetta.
Le sanzioni per il cliente che fornisce informazioni inesatte sono dettate dall'art. 55, c. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
PROVVEDIMENTO UIC 24 FEBBRAIO 2006 PER I PROFESSIONISTI - CHIARIMENTI VARI
(anteriore al decreto legislativo 231/2007)
4. Archivio unico cartaceo
(del 18 maggio 2006)
Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto nonché recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.
Nuovi limiti per circolazione del contante in vigore dal 06 12 2011.
Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201 - art. 12 - modificato dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214
Il limite dei 15.000,00 euro non deve trarre in inganno con il limite di euro 999,99 entro il cui si possono effettuare pagamenti in contanti, ma dai 1.000,00 in su sono obbligatori assegni non trasferibili, bonifici o comunque mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei soggetti.
Vi è una moratoria per i pagamenti pari o superiori ai 1.000,00 euro effettuati dal 06/12/2011 al 31/01/2012, per cui non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni nel periodo suddetto.
Dal 30 04 2008 al 24 06 2008 il limite all'uso del contante era pari ad €. 4.999,99.
Dal 25 06 2008 al 30 05 2010 i limiti erano di euro 12.499,99.
Dal 31 05 2010 al 12 08 2011 i limiti erano di euro 4.999,99 ( Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 - art. 20).
Dal 13 08 2011 al 05 12 2011 i limiti erano di euro 2.499,99 entro il cui si potevano effettuare pagamenti in contanti ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 - art. 2 c. 4), ma dai 2.500,00 erano obbligatori mezzi di pagamento che consentissero la tracciabilità dei soggetti.
Non è più ammesso fare assegni a me medesimo e farli incassare ad altri soggetti, dovranno essere presentati in banca per l'incasso esclusivamente dai soggetti emittenti, pena la sanzione amministrativa che va dal 1% al 40%.
Non è più obbligatorio per gli assegni liberi che la girata sia accompagnata dal codice fiscale del girante.
Come da art. 58 del Dlgs 231/2007 modificato dal D.L. salva Italia, la sanzione minima non può essere inferiore a €. 3.000,00, con ulteriori inasprimenti per limite di reddito e di fattispecie, al comma 7-bis. dell'art. 58 leggiamo "Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso."
Ai professionisti con l'articolo 36 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 è vietato instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma I bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.
Nella circolare 281178 emessa nel mese di agosto 2010 dal ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento del Tesoro avente per oggetto le misure introdotte dall'art. 20 del Dl 78/2010, viene specificato che non saranno applicate sanzioni per le violazioni che riguardano operazioni di valore compreso tra i 5.000 e i 12.500 euro che si sono verificate tra il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl 78/2010) ed il 15 giugno 2010.
Inoltre per le violazioni in tema di trasferimento per cifre di importo inferiore a 250.000,00 euro è possibile estinguere il reato con l'oblazione (art. 16 L. 689/1981) mediante pagamento di una somma pari al doppio dell'importo minimo indicato nell'1% della violazione, vedi art. 60 del D.Lgs. 231/2007.
L'oblazione non è ammessa in caso di assegni all'ordine del traente (me medesimo), come da Circolare 281178 del Ministero dell'Economia, dipartimento del Tesoro.
L'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quindi anche familiari, nella circolare del 4 novembre 2011 del ministero del Tesoro leggiamo ... omissis... si ritiene opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. ... omissis... . Quindi versamenti e prelevamenti per cifre pari o superiori all'attuale limite di 1.000,00 euro non costituiscono di per se violazione, a meno che non ci siano elementi tali che inducano gli operatori di sportello a ritenere violata la disposizione della limitazione alla circolazione del contante.
E ciò è stato confermato anche dalla circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 del Mef dipartimento del Tesoro e recepito dalla circolare ABI dell'11 gennaio 2012, e utilizzando la sintesi dell'ABI «non può opporsi diniego» a versamenti e prelievi in contanti richiesti dalla clientela.
In merito alla classificazione delle operazioni frazionate all'art. 1 c. 2 lett. m) del D.Lgs. 231/2007 leggiamo; m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Quindi in linea di principio le operazioni eseguite oltre il limite temporale di sette giorni non sono riferibili alla medesima operazione, ma l'esclusione non è assoluta e si potrebbe sempre dimostrare che l'operazione è unitaria e quindi artificiosamente frazionata sotto il limite.
Il Mef con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 specifica tra le note; ¹ Se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione. ... omissis... . A parere dello scrivente è chiaro che parla di contratti già stipulati tra le parti di cui si possa avere prova certa, e quindi è un comportamento sanzionabile per i contratti futuri. Continua sempre nella nota che, ... omissis... resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato violato.

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